La Costituzione della Repubblica Romana (1849)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
– Il 9 febbraio 1849 sotto il triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini e Aurelio Saffi viene proclamata la Repubblica Romana con 118 voti a favore e 26 contrari
– Il 15 febbraio 1849 viene costituito il nuovo ministero presieduto da Carlo Emanuele Muzzarelli
– Il 1° luglio 1849 l’Assemblea Costituente di Roma dichiara decaduto il governo temporale del papa, accordando al Pontefice le necessarie “guarentige” per l’esercizio del potere spirituale, L’asseblea promulga la nuova Costituzione:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
La sovranità è per diritto eterno nel popolo.
Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica.
Art. 2
II regime democratico ha per regola l’eguaglianza, la libertà, la fraternità.
Non riconosce titoli di nobiltà, ne privilegi di nascita o di casta.
Art. 3
La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
Art. 4
La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalità, propugna l’italianità.
Art. 5
I Municipi hanno tutti uguali diritti.
La loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello stato.
Art. 6
La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia con l’interesse politico dello stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica.
Art. 7
Dalla credenza religiosa non dipende l’esercizio dei diritti civili e politici.
Art. 8
Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l’esercizio indipendente del potere spirituale.
Titolo I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 1
Sono cittadini della Repubblica:
-gli originari della Repubblica;
-coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
-gli italiani col domicilio di sei mesi;
-gli stranieri col domicilio di dieci anni;
-i naturalizzati con decreto del potere legislativo.
Art. 2
Si perde la cittadinanza:
-per naturalizzazione o per dimora in paese straniero con animo di non più tornare;
-per l’abbandono della patria in caso di guerra, o quando è dichiarata in pericolo;
-per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
-per accettazione di gradi o cariche e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del Governo della Repubblica; l’autorizzazione è sempre presunta quando si combatte per la libertà di un popolo;
-per condanna giudiziale.
Art. 3
Le persone e le proprietà sono inviolabili.
Art. 4
Nessuno può essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudici; ne essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna corte o commissione eccezionale può istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome. Nessuno può essere carcerato per debiti.
Art. 5
Le pene di morte o di confisca sono proscritte.
Art. 6
Il domicilio è sacro; non è permesso entrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Art. 7
La manifestazione del pensiero è libera; la legge ne punisce l’abuso senza alcuna censura preventiva.
Art. 8
L’insegnamento è libero. Le condizioni di mora!ità e capacità, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
Art. 9
Il segreto delle lettere è inviolabile.
Art. 10
Il diritto di petizione può esercitarsi individualmente o collettivamente.
Art. 11
L’associazione senza armi e senza scopo di delitto è libera.
Art. 12
Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e con le eccezioni fissate dalla legge.
Art. 13
Nessuno può essere costretto a perdere la proprietà delle cose, se non per causa pubblica, previa giusta indennità.
Art. 14
La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, ne percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.
Titolo ll
DELL’ORDINAMENTO POLITICO
Art. 15
Ogni potere viene da! popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine Giudiziario.
Titolo III
DELL’ ASSEMBLEA
Art. 16
L’Assemblea è costituita dai rappresentanti del popolo.
Art. 17
Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 è eleggibile.
Art. 18
Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
Art. 19
Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
Art. 20
I comizi generali si radunano ogni 3 anni, il21 Aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
Art. 21
L’Assemblea si riunisce il15 Maggio successivamente alla elezione. Si rinnova ogni 3 anni.
Art. 22
L’Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui crederà aver bisogno.
Art. 23
L’Assemblea è indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che crederà.
Nell’intervallo può essere convocata d’urgenza sull’invito del presidente coi segretari, di trenta membri, o del Consolato.
Art. 24
L’Assemblea non è legale se non riunisce la metà più uno dei rappresentanti.
Il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
Art. 25
Le sedute dell:Assemblea sono pubbliche.
Può costituirsi in comitato segreto.
Art. 26
I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le loro opinioni emesse nell’Assemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
Art. 27
Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante è vietato, senza il permesso dell’Assemblea, salvo il caso di delitto flagrante.
Nel caso dell’arresto in flagranza di delitto, l’Assemblea, che ne sarà immediatamente informata, determina la continuazione o la cessazione del processo. Questa disposizione si applica nel caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.
Art. 28
Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo, cui non può rinunciare.
Art. 29
L’Assemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, dei trattati.
Art. 30
La proposta sulle leggi appartiene ai rappresentanti del Consolato.
Art.31
Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata, con due deliberazioni prese all’intervallo non minore di otto giorni, salvo all’Assemblea abbreviarlo in caso d’urgenza.
Art. 32
Le leggi adottate dall’Assemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente delI’ Assemblea fa la promulgazione.
Titolo IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
Art. 33
Tre sono i consoli. Vengono nominati dal I ‘Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della Repubblica, e dell’età di 30 anni compiuti.
Art. 34
L’ufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei Consoli esce d’ufficio: Le prime due volte decide la sorte fra i primi tre eletti. Nessun console può essere rieletto se non dopo tre anni dacché uscì di carica.
Art. 35
Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato; 1° degli Affari Interni; 2° degli Affari Esteri; 3° di Guerra e Marina; 4° di Finanza; 5° di Grazia e Giustizia; 6° di Agricoltura, Commercio, Industria e Lavori Pubblici; 7° del Culto, Istruzione Pubblica, Belle Arti e Beneficenza.
Art. 36
Ai Consoli sono commesse l’esecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.
Art. 37
Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorità; ma ogni nomina o revoca deve essere fatta in Consiglio dei Ministri.
Art. 38
Gli atti dei Consoli, finche non siano contrassegnati dal Ministro incaricato dell’esecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei Consili per la nomina e la revoca dei Ministri.
Art. 39
Ogni anno, ed a qualunque dell’Assemblea, i Consoli espongono 10 stato degli affari della Repubblica.
Art. 40
I Ministri hanno il diritto di parlare all’Assemblea sugli affari che li riguardano.
Art. 41
I Consoli risiedono nel loco ove si convoca l’Assemblea, ne possono uscire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dell’Assemblea, sotto
pena di decadenza.
Art. 42
Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3.600 all’anno.
Art. 43
I Consoli ed i Ministri sono responsabili.
Art. 44
I Consoli ed i Ministri possono essere posti in stato d’accusa dall’Assemblea su proposta di dieci rappresentanti. La domanda deve essere discussa come legge.
Art. 45
Ammessa l’accusa, il Console è sospeso dalle sue funzioni, se assolto, ritorna all’esercizio delle sue funzioni, se condannato, l’Assemblea passa a nuova
elezione.
Titolo V
DEL CONSIGLIO DI STATO
Art. 46
Vi è un Consiglio di Stato composto di quindici Consiglieri nominati dall’Assemblea.
Art. 47
Esso e essere consultato dai Consoli e dai Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; può esserlo sulle relazioni politiche.
Art. 48
Esso emana quei regolamenti pei quali I’ Assemblea gli ha dato una speciale delega. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.
Titolo VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
Art. 49
I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da alcun altro potere dello Stato.
Art. 50
Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei Ministri, sono inamovibili; non possono essere promossi, né traslocati che con proprio consenso, né sospesi, degradati o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
Art. 51
Per le contese civili vi è una magistratura di pace.
Art. 52
La giustizia è amministrata in nome del popolo, pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
Art. 53
Nelle cause criminali, al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto è determinata da legge relativa.
Art. 54
Vi è un Pubblico Ministero presso i tribunali della Repubblica.
Art. 55
Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in stato d’accusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici più anziani della cassazione, e di giudici del fatto tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. L’Assemblea designa il magistrato che deve esercitare la funzione di Pubblico Ministero presso il Tribunale supremo. È d’uopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.
Titolo VII
DELLA FORZA PUBBLICA
Art. 56
L’ammontare della forza stipendiata di terra e di mare è determinato da una legge, e solo per una legge può essere aumentato o diminuito.
Art. 57
L’esercito si forma per arruolamento volontario e nel modo che la legge determina.
Art. 58
Nessuna truppa straniera può essere assoldata, né introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dell’Assemblea.
Art. 59
I Generali sono nominati dall’Assemblea sulla proposta del Consolato.
Art. 60
La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dall’Assemblea, né possono subire variazioni o traslocamento, anche momentaneo, senza il di lei consenso.
Art.61
Nella Guardia Nazionale ogni grado è conferito per elezione.
Art.62
Alla Guardia Nazionale è affidato principalmente il mantenimento dell’ordine interno e della Costituzione.
Titolo VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
Art 63
Qualunque riforma di costituzione può essere solo domandata nell’ultimo anno di legislatura da un terzo dei rappresentanti.
Art 64
L’Assemblea delibera per due volte sulla domanda con l’intervallo di due mesi. Opinando l’Assemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi generali onde eleggere i rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindicimila abitanti.
Art. 65
L’Assemblea di revisione è ancora Assemblea Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere i tre mesi.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 66
Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale e delle altre leggi organiche necessarie all’attuazione della Costituzione.
Art. 67
Con l’apertura dell’Assemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.
Art.68
Le leggi e i regolamenti esistenti saranno in vigore in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finché non saranno abrogati.
Art. 69
Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
Il Presidente
G. GALLETTI
I Vice-Presidenti
A.SALICETI – E. ALLOCCATELLI
I Segretari
G. PENNACCHI – G. COCCHI
A. FABRETTI – A. ZAMBIANCHI