Parte I
Diritti e doveri del cittadino
Titolo I
Rapporti civili
- La libertà personale è
inviolabile.
Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né
qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla
legge.
In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono
essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se
questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
è punita ogni violenza fisica
e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti
massimi della carcerazione preventiva.
- Il domicilio è
inviolabile.
Non vi si
possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi
e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la
tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
- La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziario con le garanzie stabilite dalla legge.
- Ogni cittadino può
circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale
per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di
uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
- I cittadini hanno
diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in
luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
- I cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni
segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
- Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
- Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
- Tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere
soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro
soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o
nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia
assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono
immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro
ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni
effetto.
La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi
di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni
a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
- Nessuno può essere
privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
- Nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
- Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti
ad ogni giurisdizione.
La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.
- Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se
non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
Nessuno può
essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla
legge.
- L'estradizione del
cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista
dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere
ammessa per reati politici.
- La responsabilità
penale è personale.
L'imputato non è considerato
colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di
morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
- I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrati, dagli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile
si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II
Rapporti etico-sociali
- La Repubblica riconosce
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è
ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
- è dovere e diritto dei
genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
del matrimonio.
Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti.
La legge assicura
ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
confutabile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i
limiti per la ricerca della paternità.
- La Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose.
Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari
a tale scopo.
- La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
- L'arte e la scienza
sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme
generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
è prescritto un esame di Stato
per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
- La scuola è aperta a
tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed
altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III
Rapporti economici
- La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di
emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
- Il lavoratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del
suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al
riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
- La donna lavoratrice ha
gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite
minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro
dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
- Ogni cittadino inabile
al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili
ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale.
Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
- L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
E' condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno
personalità giuridica,. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
- Il diritto di sciopero
si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
- L'iniziativa economica
privata è libera.
Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi
e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
- La proprietà è pubblica
o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati.
La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi
di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può
essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme
ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
- A fini di utilità
generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
- Al fine di conseguire
il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone
agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione
del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti
a favore delle zone montane.
- La Repubblica riconosce
la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza
fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce
l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela
e allo sviluppo dell'artigianato.
- Ai fini della
elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze
della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende.
- La Repubblica
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina,
coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del
risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV
Rapporti politici
- Sono elettori tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale,
libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può
essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza
penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
- Tutti i cittadini hanno
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
- Tutti i cittadini
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi o esporre comuni necessità.
- Tutti i cittadini
dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge.
La
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
Chi è chiamato
a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
- La difesa della Patria
è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei
diritti politici.
L'ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
- Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva.
Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.
- Tutti i cittadini hanno
il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.