Parte II
Ordinamento della Repubblica
Titolo I
Il Parlamento
SEZIONE I.
Le Camere.
- Il Parlamento si
compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in
seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
- La Camera dei deputati
è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra
le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
- Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna regione può avere un
numero di senatori inferiori a sette; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle
disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.
- I senatori sono eletti
a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
- è senatore di diritto e
a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica
può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la
Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
- La Camera dei deputati
e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera
non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
- Le elezioni delle nuove
Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La
prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le
nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
- Le Camere si riuniscono
di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
- Ciascuna Camera elegge
fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono
quelli della Camera dei deputati.
- Ciascuna Camera adotta
il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche;
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite
possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna
Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se
non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
- La legge determina i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o
di senatore.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
- Ciascuna Camera giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità.
- Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato.
- I membri del Parlamento
non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti
privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è
richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del
Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.
- I membri del Parlamento
ricevono una indennità stabilita dalla legge.
SEZIONE II.
La formazione delle leggi.
- La funzione legislativa
è esercitata collettivamente dalle due Camere.
- L'iniziativa delle
leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli
organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
- Ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi Parlamentoentari. Anche in tali casi,
fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame
e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
- Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le
Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
- Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato
alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
- è indetto
referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare
al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità
di attuazione del referendum.
- L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- Il Governo non può,
senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in
casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la
sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se
sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono
efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
- Le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
- L'amnistia e l'indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione
finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto
non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
- Le Camere autorizzano
con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
- Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione
del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi
nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
- Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.