Disposizioni transitorie e finali
- Con l'entrata in vigore
della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
- Se alla data della
elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i
Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti
delle due Camere.
- Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea
Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e
che:
- sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei
deputati del 9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque
anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la
difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato
che hanno fatto parte della Consulta nazionale.
Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica
rinuncia al diritto di nomina a senatore.
- Per la prima elezione
del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il
numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
- La disposizione
dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di
legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
- Entro cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione
degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
tribunali militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.
- Fino a quando non sia
emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento
vigente.
Fino a quando non
entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle
controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei
limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione.
I giudici
della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione della Corte
stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica
dodici anni.
- Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione.
Leggi della
Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il
passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le
funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni
deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello
Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono,
tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello
dello Stato e degli enti locali.
- La Repubblica, entro
tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi
alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
- Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con
l'articolo 6.
- Fino a cinque anni
dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di
cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell'art. 132, fermo restando tuttavia l'obbligo di
sentire le popolazioni interessate.
- è vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista.
In deroga
all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al
diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.
- I membri e i
discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici, né cariche elettive.
Agli ex re di casa Savoia,
alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso
e il soggiorno nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel
territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e
dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e
le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti
dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
- I titoli nobiliari non
sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
parte del nome.
L'Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
- Con l'entrata in vigore
della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio
dello Stato.
- Entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non
siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
- L'Assemblea Costituente
sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio
1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni
delle nuove Camere l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando
vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni
permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta.
L'Assemblea Costituente, agli
effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal
suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento
deputati.
- La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque
giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed
entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è
depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino
possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e
dagli organi dello Stato.
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