Ordinamento della Repubblica
Titolo VI
Garanzie costituzionali
SEZIONE I.
La Corte costituzionale.
- La Corte costituzionale
giudica:
sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le
Regioni;
sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
- La Corte costituzionale
è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo del Parlamento in seduta comune e per un
terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle
giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni di esercizio.
La Corte
elegge il presidente tra i suoi componenti.
I giudici sono nominati per
dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla
legge e non sono immediatamente rieleggibili. L'ufficio di giudice della
Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un
Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con
ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni
legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore.
- Quando la Corte
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
- Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie
d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono
stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della
Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
SEZIONE II.
Revisione della Costituzione - Leggi
costituzionali
- Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla
loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
- La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale.