Ordinamento della Repubblica
Titolo IV
La Magistratura
SEZIONE I.
Ordinamento giurisdizionale.
- La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.
- La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati
dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti
giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le
forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
- Il Consiglio di Stato e
gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la
tutela nei confronti delle pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei
diritti soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo
di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
- La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il
primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un
vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far
parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
- Spettano al Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
- Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari
d'università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni
d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
- I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono
fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
- Le norme
sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con
legge.
La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico
ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all'amministrazione della giustizia.
- L'autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
- Ferme le competenze del
Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia.
SEZIONE II.
Norme sulla giurisdizione.
- Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
- Il pubblico ministero
ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
- Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale
non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o
per determinate categorie di atti.
La legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.