Ordinamento della Repubblica
Titolo III
Il Governo
SEZIONE I.
Il Consiglio dei Ministri.
- Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica
nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di
questo, i Ministri.
- Il Presidente del
Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
- Il Governo deve avere
la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o
revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello
nominale.
Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per
ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo
non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve
essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
- Il Presidente del
Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili
collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente
degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
- Il Presidente del
Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
SEZIONE II.
La Pubblica Amministrazione.
- I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati
il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici
sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
- I pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento,
non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
Magistraturati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed
agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
SEZIONE III.
Gli organi ausiliari.
- Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge,
di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che
tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
è organo di consulenza delle
Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti
stabiliti dalla legge.
- Il Consiglio di Stato è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa,
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La
legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di
fronte al Governo.