Ordinamento della Repubblica
Titolo II
Il Presidente della Repubblica
- Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre
delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un
solo delegato.
L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
- Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto
cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge.
- Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada
il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta
comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o
manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
- Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle,
sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica,
il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo
Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.
- Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle
Camere.
Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la
legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
Può concedere grazia e
commutare le pene.
Conferisce le onorificenze
della Repubblica.
- Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenteti, sciogliere le Camere o anche
una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che
essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
- Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri
proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
- Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle
sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione.
In tali casi
è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
- Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al
Parlamento in seduta comune.